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Glossario · definizione

DPO (Data Protection Officer)

Il DPO (Data Protection Officer), o Responsabile della protezione dei dati, è la figura prevista dagli artt. 37-39 del GDPR con il compito di sorvegliare l'osservanza della normativa privacy in un'organizzazione. Informa e consiglia il titolare e il responsabile esterno del trattamento, vigila sul rispetto del Regolamento, coopera con il Garante e funge da punto di contatto per gli interessati. La nomina è obbligatoria per le autorità pubbliche e per chi effettua trattamenti su larga scala o di categorie particolari di dati; per la maggior parte dei piccoli studi professionali non lo è, ma può essere designato su base volontaria. Il DPO deve possedere competenze giuridiche e informatiche, agire in autonomia e senza conflitto di interessi, e tra i suoi strumenti rientra la supervisione del registro dei trattamenti. È una funzione di controllo distinta da quella, contrattuale, del responsabile esterno.

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GDPR

Il GDPR, Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, definisce principi e diritti per chi tratta dati di persone fisiche nell'Unione. Impatta siti web che raccolgono moduli, newsletter, cookie di profilazione o strumenti analytics. Gli obblighi includono base giuridica del trattamento, informativa chiara, misure di sicurezza e risposta agli esercizio dei diritti degli interessati. Per professionisti, spesso titolari e responsabili di trattamento, vanno mappate le finalità e aggiornati accordi con fornitori. Sanzioni e reputazione sono i rischi principali in caso di violazioni. Il sito deve rendere facile contattare il titolare e gestire consensi ove necessario. La compliance non è statica: nuovi strumenti marketing o chatbot richiedono rivalutazioni periodiche. Documentare le scelte in registro e policy aiuta dimostrabilità in audit.

Registro dei Trattamenti

Il registro delle attività di trattamento è la documentazione in cui il titolare o il responsabile annota finalità, categorie di interessati, categorie di dati, destinatari, trasferimenti extra UE, termini di conservazione e misure di sicurezza, come previsto dal GDPR per la maggior parte degli organismi non esentati. Per studi professionali che trattano dati di clienti e dipendenti, il registro è strumento di accountability e utile in audit o ispezioni. Deve essere aggiornato quando cambiano processi o software. Non è un documento pubblico integrale, ma va messo a disposizione dell'autorità di controllo. La forma può essere digitale; esistono modelli e software dedicati. Confondere registro con privacy policy esterna al sito è un errore: sono strumenti diversi. La mancanza o l'obsolescenza del registro espone a sanzioni e incertezza interna su chi fa cosa con i dati.

Responsabile esterno del trattamento

Il responsabile esterno del trattamento è il soggetto che, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tratta dati personali per conto del titolare sulla base di istruzioni documentate e di un contratto scritto di nomina. Negli studi professionali ricorre di frequente: il commercialista che elabora buste paga e dichiarazioni per il cliente, o il fornitore IT che gestisce il gestionale, agiscono spesso come responsabili. La nomina deve definire finalità, durata, tipologie di dati, misure di sicurezza e obblighi di riservatezza, e va annotata nel registro dei trattamenti di entrambe le parti. Il responsabile può designare sub-responsabili solo con autorizzazione del titolare. La differenza con il titolare è sostanziale: il titolare decide finalità e mezzi, il responsabile esegue. Una nomina assente o redatta in modo generico espone sia il cliente sia lo studio a contestazioni e sanzioni del Garante.

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